LA CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO NEL PROCESSO CIVILE. PROFILI ISTITUZIONALI E ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE.


ctu

L’istituto della Consulenza Tecnica di Ufficio, disciplinato dal codice di procedura civile (artt. 61- 64 c.p.c.; artt. 191-201 c.p.c.; artt. 13- 23 e 89-92 disposizioni attuazione), sistematicamente inquadrato nel novero degli ausiliari del giudice, entra in scena nell’ambito del processo quando il Sistema non può fare a meno di conoscere l’esistenza o l’inesistenza di fatti ai fini della decisione finale da parte dell’Organo Giurisdizionale.

Il Consulente tecnico, in virtù di particolari competenze cognitive in discipline specifiche, è chiamato a consigliare il Giudice, durante il processo, emettendo pareri che forniscano un quadro esaustivo della fattispecie, sulla base dell’esame degli elementi probanti forniti dalle parti. Tale funzione ‘ausiliare’ del Consulente è stata oggetto di osservazione da parte della dottrina che ne ha distinto due prerogative, ad esso demandando:

– l’attività di deduzione, da fatti già acquisiti al processo, di fatti ignoti sulla base di sapere specialistici (CTU deducente);

– l’attività di percezione ove per la percezione sono necessari saperi tecnici e specialistici (CTU percipiente).

Risulta evidente, come nel primo caso, la CTU figura quale mezzo di indagine che accerta fatti già provati dalle parti e non costituisce la fonte di alcuna prova. Nel secondo caso, al contrario, la CTU accerta fatti non altrimenti accertabili se non per mezzo di particolari competenze specialistiche di settore. Ed invero tale giusta disamina, è accolta dalla Giurisprudenza di legittimità che a più riprese ha precisato che “la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l’incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (Cass. N. 6155/2009). Non v’è alcun dubbio sul ruolo espletato dalla Consulenza Tecnica, un mezzo di ausilio del giudice, volto – si badi bene – alla più approfondita conoscenza di fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico- scientifiche non in possesso dell’organo Giudicante. Non è mai un mezzo di soccorso, volto a sopperire l’inerzia delle parti stesse, mentre può, eccezionalmente, costituire fonte oggettiva di prova, solo qualora sia stata disposta per accertare quei fatti rilevabili unicamente con l’ausilio di un perito. E un’eventuale ammissione della CTU in tal senso – ossia sopperire all’inerzia della parte nell’utilizzo degli strumenti processuali in suo possesso – comporterebbe “lo snaturamento dell’istituto previsto dal codice di procedura, il mancato rispetto della posizione paritaria delle parti nel processo, un allungamento dei tempi processuali, con palese violazione del giusto processo, anche sotto il profilo della ragionevole durata, tutelato dall’art. 111 della Costituzione” (Cass. 8989/2011).

La consulenza tecnica, pertanto, non può essere considerata alla stregua di un mezzo istruttorio, data la sua finalità di coadiuvare il Giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni particolari che necessitino di conoscenze specifiche. Non può essere, utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e va negata qualora la parte tenda con essa a “supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.(Cass. Ordinanza n. 3130/2011; Cass. N. 9461/2010).

L’orientamento univoco della Cassazione è confermato di recente dalla sentenza n. 22538 del 2013, con la quale si ribadisce che Il giudice può affidare al consulente tecnico di ufficio non solo l’incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente). Orbene, in siffatta ultima ipotesi, la consulenza rappresenta essa stessa fonte oggettiva di prova, essendo solo necessario che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizione tecniche”.

L’ausilio della CTU è una facoltà per il Giudice nell’ambito del processo ordinario; tale facoltà tuttavia incontra limiti tutte le volte in cui:

–       la decisione della causa richiede la risoluzione di questioni tecniche (si pensi, ad esempio, al caso delle domande di prestazioni previdenziali o assistenziali oppure per le controversie relative a sinistri marittimi, con conseguente nullità della sentenza pronunciata senza l’assunzione della obbligatoria CTU, qualora siano sorte questioni tecniche rilevanti ai fini della decisione (Cass. n. 7499/2004; Cass. n. 16761/2002));

–       la parte versi nell’impossibilità della prova con altro strumento del fatto costitutivo della pretesa azionata o dell’eccezione sollevata, con la conseguenza che il giudice non può, disattesa la istanza di accertamento tecnico officioso, rigettare la domanda ritenendo non dimostrati i fatti che la consulenza avrebbe potuto acclarare: “L’ammissione della consulenza tecnica d’ufficio rientra nei poteri discrezionali del Giudice del merito e che, anche nel giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale (dove la consulenza tecnica non ha in realtà la semplice funzione di fornire al Giudice la valutazione relativa a fatti già acquisiti al processo, ma costituisce essa stessa fonte di prova e di accertamento di situazioni di fatto), il ricorso alle indagini ematologiche e genetiche è rimesso alla valutazione di quel Giudice, il quale può ritenerle superflue ove abbia già acquisito elementi sufficienti a fondare il proprio convincimento.” (Cass. n. 1007/2008).

Posta la rilevanza della Consulenza Tecnica come mero strumento di accertamento di situazioni rilevabili con il concorso di determinate cognizioni tecniche, l’onere della parte si riduce all’allegazione della vicenda fattuale da acclarare, spettando poi all’organo Giudicante decidere se ricorrono o meno i presupposti per l’ammissione della CTU. Nel caso di rigetto dell’istanza di parte di avvalersi della CTU, il Giudice deve adeguatamente motivare il provvedimento con il quale dispone per il rigetto, illustrando le ragioni per cui: a) reputi la sufficienza ed esaustività degli elementi istruttori già acquisiti ai fini del decidere (Cass. n. 10849/2007; Cass. n. 10589/2001), valutazione che peraltro può essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla considerazione unitaria del quadro probatorio; b) ritenga di poter risolvere da sé, sulla base di cognizioni proprie integrate da presunzioni e nozioni di comune esperienza (Cass. n. 11143/2003; Cass. n. 71/2002) o anche facendo ricorso a conoscenze specialistiche acquisite direttamente attraverso studi o ricerche personali (Cass. n. 14759/2007), tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione dei dati rilevanti ai fini della decisione (Cass. n. 20814/2004; Cass. n. 10784/2004; Cass. n. 11034/2002). L’ordinanza che denega l’ammissione della Consulenza con omessa o insufficiente motivazione, “inficia di nullità la sentenza conclusiva del giudizio, vizio che può essere dedotto anche in sede di legittimità” (Cass. n. 20814/2004; Cass. n. 71/2002); resta onere della parte che denuncia la mancata ammissione, dimostrare come l’espletamento del mezzo avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata.

Posto che le valutazioni espresse dal CTU non hanno efficacia vincolante per il giudice, questi può disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica che sia necessariamente ancorata alle risultanze processuali e indicando gli elementi che egli ritiene erronei sui quali si è basato il consulente; ove poi, vengano in corso di giudizio espletate più consulenze tecniche, con soluzioni differenti, il giudice può discostarsi da entrambe le soluzioni solo dando adeguata giustificazione del suo convincimento, mediante l’enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti, nonché, trattandosi di una questione meramente tecnica, fornendo adeguata dimostrazione di avere potuto risolvere, sulla base di corretti criteri e di cognizioni proprie, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione. In tal senso si è espressa la Cassazione: “Le valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u. Qualora, poi, nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, il giudice, ove voglia uniformarsi alla seconda consulenza, è tenuto a valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, senza limitarsi ad un’acritica adesione ad essa; egli può, invece, discostarsi da entrambe le soluzioni solo dando adeguata giustificazione del suo convincimento, mediante l’enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti, nonché, trattandosi di una questione meramente tecnica, fornendo adeguata dimostrazione di avere potuto risolvere, sulla base di corretti criteri e di cognizioni proprie, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione” (Cass. n. 5148/2011).

In sintesi, l’esperimento della CTU rimane subordinato e condizionato all’Onere della Prova gravante sulle parti processuali, e quindi l’indagine peritale deve avere ad oggetto sempre i fatti prospettati dalle parti e non può essere rivolta alla ricerca di ulteriori elementi di fatto non dedotti da porre a sostegno delle rispettive, eccettuati i fatti c.d. accessori acquisibili dal CTU con gli strumenti riconosciuti dall’ art. 194 c.p.c.; è subordinato e condizionato ai criteri di ripartizione dell’onere probatorio, nel senso che la CTU non può essere disposta al fine di esonerare la parte, sulla quale incomba l’onere, dal fornire la prova delle circostanze di fatto allegate a fondamento della domanda o eccezione proposta o colmare le lacune delle istanze istruttorie formulate dalle, a meno che i fatti da provare possano essere accertati unicamente mediante il ricorso a specifiche cognizioni tecniche.

E veniamo ora a tutti quei casi in cui la CTU non è ammessa.

La Giurisprudenza vieta la CTU esplorativa, ossia la consulenza atta ad acquisire imprecisate circostanze o per supplire alla deficienza di allegazioni e prove. Altresì, la CTU non può avere contenuto giuridico (cfr. Rossetti, Vellani) settore di esclusiva pertinenza del Giudice. Si è esclusa la possibilità di demandare al CTU: l’interpretazione di una sentenza (Cass. n. 6666/1981) o del contenuto degli accordi contrattuali stipulati tra le parti (Cass. n. 250/1985); l’accertamento dei presupposti giuridici per l’inquadramento in una qualifica lavorativa (Cass. n. 996/1999); è invece controverso se la consulenza possa concernere l’accertamento della proprietà su un immobile (in senso favorevole, Cass. n. 1650/1994; contra, Cass. n. 2470/1985); gli accertamenti del CTU possono avere ad oggetto la prova del confine tra fondi (Cass. n. 10861/2007) oppure la conformità di un immobile alla categoria catastale attribuita dall’ufficio tecnico (Cass. n. 27002/2005). Ulteriore limite è costituito dalla individuazione e interpretazione delle norme da applicare al caso concreto, vigendo la regola iura novit curia. Si ritiene praticabile il ricorso al CTU per interpretazione del diritto straniero e per le norme di fonte consuetudinaria. Secondo autorevole dottrina, non può infine demandarsi al CTU il compito della interpretazione e valutazione di prove documentali, attività in cui si sostanzia il proprium della delibazione giudiziale.

Per quanto riguarda il ruolo della CTU nel processo del lavoro, al quale il legislatore ha dedicato un’apposita norma l’art. 424 c.p.c., è sostanzialmente lo stesso esigendosi maggiore celerità dal consulente. Questi non fornisce elementi probatori ma contribuisce alla valutazione degli elementi acquisiti e alla soluzione di questioni tecniche; può essere nominato, nel rispetto del contraddittorio in qualunque momento del processo autorizzando le parti al deposito delle note difensive ex art 420, 6°comma c.p.c.. Il Giudice in tal caso provvederà al rinvio a nuova udienza per la formulazione del quesito e per il giuramento, con assegnazione di un termine per il deposito della relazione o per riferire verbalmente in udienza; le parti potranno nominare i loro consulenti entro sei giorni dall’udienza di nomina. Come in precedenza osservato, l’utilizzo della CTU rientra nella discrezionalità del Giudice; nel caso però di domande aventi ad oggetto prestazioni previdenziali o assistenziali che richiedano accertamenti tecnici si ritiene che la CTU sia obbligatoria ex art. 445 c.p.c. (Cass. n. 5794/1999).

La Suprema Corte, con sentenza n. 26151 del 2011 ha ritenuto che “la consulenza tecnica d’ufficio non sia un mezzo istruttorio in senso proprio, poiché ha la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti al processo, e quindi costituisce un mezzo di controllo dei fatti costituenti la prova, che deve essere fornita dalla parte a sostegno della propria posizione giuridica. Ne consegue che la consulenza non rientra nella disponibilità delle parti ma è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale esattamente decide di escluderla ogni qual volta si avveda che la richiesta della parte tende a supplire con la consulenza la deficienza della prova o a compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provate (Cass., 2.1.2002 n. 10). È pur vero che il giudice di merito può affidare al consulente tecnico non solo l’incarico di valutare i fatti accertati (cosiddetto consulente deducente) ma anche quello di accertare i fatti stessi (cosiddetto consulente percipiente), ma ciò si verifica solo allorché si tratta di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche (Cass., 19.1.2006 n. 1020), non potendo in nessun caso la consulenza d’ufficio avere funzione sostitutiva dell’onere probatorio delle parti”.

a cura di Argia di Donato

Avvocato in Napoli 

Fonti bibliografiche: Carnelutti, Sistema del diritto processuale civile, 530; Comoglio, Le prove, 676; Franchi, Del consulente, 687; Montesano-Vaccarella, Manuale di diritto processuale del lavoro; Rossetti, Il c.t.u. («l’occhiale del giudice»); Simonetta Afeltra, ‘La consulenza tecnica’; Tarzia, Manuale del processo del lavoro; Alberto Tedoldi, Appunti sul processo del lavoroVellani, Consulenza tecnica, 526.

Un commento

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.